Art. 10.
(Durata del periodo di congedo obbligatorio per maternità).
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: «durante i tre
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mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i quattro mesi dopo il parto».
2. Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque mesi successivi al parto».